Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali [1]
Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale o provinciale ha diritto di accedere agli atti amministrativi dell'Amministrazione.
Il diritto di accesso agli atti di un consigliere è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.
I consiglieri possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione.
Le domande di accesso non devono essere motivate, ma il consigliere è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza.
Costo del procedimento:
Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre acquistare anche una marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla copia conforme.
Responsabile del procedimento | Chiara Agati |
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Responsabile del provvedimento finale | Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale |
Potere sostitutivo | Fabio Scio - Vice Segretario Generale |
Termine fissato per la conclusione del procedimento | 30 giorni
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